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Associazione Un Sasso per Leonardo  - C.F. 91033550285

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Statuto

Art. 1 – Denominazione, sede e durata

§  È costituita, ai sensi del Codice civile e del Decreto Legislativo 3 luglio 2017, n. 117 e successive modificazioni e integrazioni (Codice del Terzo Settore, di seguito “CTS”), un’associazione senza scopo di lucro denominata “Un Sasso per Leonardo – Ente del Terzo Settore”, in forma abbreviata “Un Sasso per Leonardo – ETS”, di seguito “l’Associazione”.

§  L’Associazione ha sede legale nel Comune di Santa Caterina d’Este (PD), in Via Trieste n. 48. Il trasferimento della sede legale all’interno dello stesso Comune non comporta modifica statutaria. L’Associazione può istituire sedi operative e/o domicili secondari anche in altri Comuni, su deliberazione del Consiglio Direttivo.

§  L’Associazione ha durata illimitata.

Art. 2 – Finalità e natura giuridica

§  L’Associazione non ha scopo di lucro e persegue esclusivamente finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, ispirandosi ai valori della cura, della dignità della persona e della responsabilità collettiva.

§  In particolare, l’Associazione si impegna a sostenere i bambini affetti da patologie oncologiche, soprattutto in età pediatrica, e le loro famiglie, attraverso iniziative che possano contribuire a migliorare concretamente la loro qualità di vita, sia durante i percorsi di cura sia nei momenti successivi.

§  Le finalità dell’Associazione possono essere perseguite sia mediante attività dirette promosse e gestite dall’Associazione stessa, sia attraverso il supporto concreto a favore di altri enti senza scopo di lucro che perseguano scopi analoghi o complementari. In particolare, l’Associazione opera per:

§  l’offerta gratuita di beni o servizi, tra cui ospitalità temporanea, trasporti, sostegno quotidiano e accompagnamento umano, a favore dei familiari di minori in cura;

§  l’aiuto e la facilitazione nell’individuazione di soluzioni abitative, logistiche e di supporto, anche attraverso la collaborazione con strutture ricettive, enti pubblici o privati, in modo da garantire alle famiglie un percorso di cura il più possibile sereno, dignitoso e sostenibile;

§  interventi di supporto alla famiglia e alla genitorialità, volti a prevenire situazioni di solitudine, disorientamento o fragilità emotiva;

§  il sostegno indiretto alla ricerca scientifica nel campo dell’oncologia pediatrica, attraverso la promozione di iniziative di sensibilizzazione e la raccolta di fondi da destinare a enti specializzati.

§  L’Associazione è apartitica, aconfessionale e indipendente, e si impegna ad operare con trasparenza, sobrietà e rigore etico. Ogni eventuale avanzo di gestione, provento o contributo sarà impiegato unicamente per la realizzazione delle attività istituzionali.

§  L’Associazione assumerà la qualifica di Ente del Terzo Settore (ETS) a decorrere dall’iscrizione nel Registro unico nazionale del Terzo Settore (RUNTS), e utilizzerà l’acronimo ETS nella denominazione e nei propri atti solo dopo l’avvenuta iscrizione.

Art. 3 – Attività di interesse generale

§  Per il perseguimento delle proprie finalità, l’Associazione svolge, in via esclusiva o principale, una o più attività di interesse generale tra quelle previste dall’articolo 5 del Codice del Terzo Settore, e in particolare:

o    lettera a): interventi e servizi sociali, tra cui il sostegno alle famiglie dei minori oncologici mediante accoglienza temporanea, accompagnamento, supporto alla genitorialità e facilitazione nell’accesso a soluzioni abitative o servizi di assistenza, anche in collaborazione con enti pubblici o privati;

o    lettera c): prestazioni sociosanitarie, intese come forme di assistenza integrativa e relazionale che si affiancano al percorso clinico e favoriscono una presa in carico globale della famiglia;

o    lettera h): ricerca scientifica di particolare interesse sociale, intesa come sostegno indiretto ad attività di studio e innovazione in campo medico, attraverso la raccolta fondi e la collaborazione con enti qualificati;

o    lettera u): beneficenza ed erogazione gratuita di beni o servizi a favore di persone svantaggiate, in particolare nei confronti delle famiglie colpite da malattia oncologica pediatrica, anche attraverso azioni simboliche (es. donazione di “sassi dipinti”) e attività pubbliche di raccolta fondi.

§  Le attività possono essere svolte direttamente o in collaborazione con altri enti del Terzo Settore, o con enti pubblici o privati che operino in coerenza con le finalità associative, anche favorendo il collegamento e il dialogo tra famiglie e soggetti in grado di fornire sostegno, accoglienza o accompagnamento nel percorso di cura, mantenendo sempre l’autonomia gestionale e nel rispetto della normativa vigente.

§  È esclusa ogni forma di collaborazione con soggetti che perseguano finalità contrarie ai principi etici, civici e solidaristici dell’Associazione.

Art. 4 – Attività diverse

§  Ai sensi dell’articolo 6 del D.Lgs. 3 luglio 2017, n. 117, l’Associazione può esercitare anche attività diverse da quelle di interesse generale, a condizione che siano:

o    secondarie e strumentali rispetto alle attività di interesse generale indicate nel presente statuto;

o    individuate nel rispetto dei criteri e limiti stabiliti con apposito decreto ministeriale.

§  L’individuazione e la disciplina delle attività diverse è demandata al Consiglio Direttivo, che ne verifica annualmente la coerenza e la proporzione rispetto all’insieme delle attività svolte.

§  In conformità a quanto previsto dall’articolo 87, comma 4, del Codice del Terzo Settore, in relazione all’attività diversa eventualmente esercitata, l’Associazione è tenuta a mantenere una contabilità separata.

Art. 5 – Raccolta fondi

§  L’Associazione può svolgere attività di raccolta fondi, anche in modo continuativo, nel rispetto dei principi di verità, trasparenza e correttezza nei rapporti con i sostenitori e con il pubblico, come previsto dall’articolo 7 del Codice del Terzo Settore.

o    Le raccolte fondi possono essere svolte attraverso:

o    sollecitazioni al pubblico di donazioni, lasciti o contributi;

o    organizzazione di eventi pubblici anche con attività accessorie di vendita o intrattenimento;

o    strumenti digitali, compresi i canali online, le piattaforme di crowdfunding e i social media;

o    ogni altra modalità consentita dalla normativa vigente.

§  I proventi derivanti dalle raccolte fondi sono destinati esclusivamente al finanziamento delle attività istituzionali e di interesse generale dell’Associazione.

Art. 6 – Associati

·      Possono essere associati dell’Associazione sia persone fisiche sia persone giuridiche (enti, fondazioni, associazioni, comitati), che condividano le finalità statutarie e si impegnino a rispettare il presente statuto, i regolamenti e le deliberazioni degli organi associativi.

·      Gli Associati si articolano nelle seguenti categorie:

o    Associati fondatori: coloro che hanno partecipato alla costituzione dell’Associazione;

o    Associati onorari: soggetti ammessi quali membri dell’Associazione, in ragione delle loro caratteristiche, delle loro qualità, dei loro comportamenti;

o    Associati ordinari: i quali sono membri dell’Associazione diversi dai precedenti.

·      Tutti i soci ordinari godono degli stessi diritti e doveri e hanno parità di trattamento all’interno dell’Associazione. Non è ammessa alcuna discriminazione tra gli associati. Quando, nello Statuto, si menzionano gli Associati, senz’altra aggettivazione, ci si riferisce indistintamente agli Associati di qualsiasi categoria.

·      L’ammissione degli associati onorari è deliberata dal Consiglio Direttivo, con le medesime modalità previste per le altre categorie di associati, su proposta motivata del Presidente o di almeno due membri del Consiglio.

·      Gli associati hanno diritto di eleggere gli organi sociali e di essere informati sull’attività dell’Associazione. Il Presidente è eletto dal Consiglio Direttivo tra i suoi membri.

·      Tutti i soci godono degli stessi diritti e doveri e hanno parità di trattamento all’interno dell’Associazione, nel rispetto dei principi di democraticità e uguaglianza previsti dal Codice del Terzo Settore.

·      Gli associati minorenni hanno diritto di partecipare alla vita associativa.

·      Il diritto di voto in assemblea (elettorato attivo) è esercitato dai soggetti esercenti la responsabilità genitoriale o dal tutore legale, che li rappresentano ex lege.

·      Per quanto riguarda l’elettorato passivo, gli associati minorenni non possono ricoprire cariche sociali. Essi possono tuttavia essere eletti negli organi consultivi o in commissioni interne eventualmente previste dallo statuto o dai regolamenti, purché compatibili con la loro età e capacità di agire.

Art. 7 – Procedura di ammissione

·      L’ammissione all’Associazione in qualità di socio ordinario è deliberata dal Consiglio Direttivo, su richiesta scritta del richiedente, contenente:

o    i dati anagrafici (o identificativi nel caso di ente);

o    la dichiarazione di condivisione delle finalità dell’Associazione;

o    l’impegno a rispettare lo statuto e le deliberazioni degli organi sociali.

·      Il Consiglio Direttivo si pronuncia entro 60 giorni dalla ricezione della domanda. In caso di diniego, la decisione deve essere motivata e comunicata all’interessato. È ammesso il ricorso all’Assemblea, che delibera in via definitiva nella prima convocazione utile.

·      L’ammissione decorre dalla data della deliberazione del Consiglio Direttivo ed è annotata nel libro degli associati.

·      La qualifica di socio è personale, non trasmissibile e non delegabile, salvo i casi in cui il socio sia un ente. In tal caso, l’ente esercita i diritti sociali tramite un rappresentante formalmente designato.

Art. 8 – Diritti e doveri degli associati

·      Tutti i soci ordinari hanno diritto:

o    a partecipare alla vita associativa e alle assemblee;

o    ad esercitare il diritto di voto per l’approvazione delle modifiche statutarie e per la nomina degli organi sociali;

o    ad accedere ai documenti associativi e a ricevere informazioni sulle attività e sull’andamento dell’Associazione.

·      Ogni socio ha diritto di voto in assemblea, indipendentemente dalla quota associativa versata, nel rispetto del principio del voto singolo di cui all’art. 24, comma 1, del Codice del Terzo Settore.

·      I soci hanno il dovere di:

o    rispettare lo statuto, i regolamenti interni e le deliberazioni degli organi associativi;

o    sostenere le finalità dell’Associazione con una partecipazione coerente e responsabile;

o    versare, se previsto, la quota associativa annuale nella misura e con le modalità stabilite dal Consiglio Direttivo.

Art. 9 – Perdita della qualifica di associato

·      La qualifica di associato si perde per:

o    recesso volontario, da comunicarsi per iscritto al Consiglio Direttivo;

o    decadenza, in caso di perdita dei requisiti per l’ammissione;

o    morosità nel versamento della quota associativa, protratta per oltre dodici mesi e previa formale sollecitazione;

o    esclusione, deliberata dal Consiglio Direttivo per gravi motivi o comportamenti contrari allo statuto o lesivi dell’Associazione.

·      La delibera di esclusione deve essere motivata e comunicata per iscritto all’interessato, il quale può proporre ricorso all’Assemblea entro 30 giorni dal ricevimento della comunicazione. L’Assemblea decide in via definitiva alla prima convocazione utile.

·      Il socio receduto, decaduto o escluso non ha diritto alla restituzione delle somme versate, né può vantare alcun diritto sul patrimonio dell’Associazione.

Art. 10 – Organi dell’Associazione

·      Sono organi dell’Associazione:

o    a) l’Assemblea dei soci;

o    b) il Consiglio Direttivo;

o    c) il Presidente;

o    d) l’Organo di controllo e revisione (eventuali).

·      Gli organi restano in carica per la durata stabilita dal presente statuto e operano nel rispetto dei principi di democraticità, trasparenza e partecipazione previsti dal Codice del Terzo Settore.

·      L’Associazione può istituire ulteriori organi, anche di tipo consultivo o tecnico, ove ritenuto opportuno per il perseguimento delle proprie finalità. L’eventuale istituzione, composizione e durata di tali organi è deliberata dal Consiglio Direttivo e disciplinata da apposito regolamento interno.

Art. 11 – Assemblea dei soci

·      L’Assemblea è composta da tutti gli associati in regola con il versamento della quota associativa, ove prevista, e costituisce l’organo sovrano dell’Associazione. Ogni socio ha diritto a un solo voto, nel rispetto del principio del voto singolo, ai sensi dell’articolo 24 del Codice del Terzo Settore.

·      L’Assemblea è convocata dal Presidente, almeno una volta all’anno, per l’approvazione del bilancio consuntivo. Può essere convocata anche:

o    per l’approvazione del bilancio preventivo, se non adottato autonomamente dal Consiglio Direttivo;

o    ogni qualvolta il Consiglio Direttivo lo ritenga necessario;

o    su richiesta motivata di almeno un decimo degli associati.

·      La convocazione avviene mediante avviso contenente l’ordine del giorno, inviato almeno otto giorni prima della data fissata, anche con strumenti telematici (e-mail o altri mezzi idonei a garantire la tracciabilità della comunicazione).

·      L’Assemblea è validamente costituita:

o    in prima convocazione, con la presenza della maggioranza assoluta degli associati aventi diritto di voto;

o    in seconda convocazione, da tenersi almeno un’ora dopo, qualunque sia il numero dei presenti.

·      Le deliberazioni dell’Assemblea sono adottate a maggioranza dei voti espressi, salvo che lo statuto o la legge richiedano una maggioranza qualificata.

·      Non è ammessa la delega del diritto di voto. Ogni socio può votare solo personalmente, salvo i casi di enti associati che votano tramite il proprio rappresentante designato.

·      Le riunioni dell’Assemblea possono svolgersi anche in videoconferenza o modalità telematica, purché siano garantiti l’identificazione dei partecipanti, la possibilità di intervento e di voto.

·      Le deliberazioni assembleari devono risultare da apposito verbale sottoscritto dal Presidente e dal Segretario dell’Assemblea.

·      Per le modifiche statutarie è richiesta, in prima convocazione, la presenza di almeno tre quarti degli associati e il voto favorevole della maggioranza dei presenti.

·      In seconda convocazione, è sufficiente la presenza di almeno la maggioranza assoluta degli associati e il voto favorevole dei due terzi dei presenti.

·      Qualora le modifiche siano adottate per adeguamento a disposizioni inderogabili di legge, si applicano le modalità e maggioranze previste dall’articolo 101, comma 2, del Codice del Terzo Settore.

Art. 12 – Competenze dell’Assemblea

·      L’Assemblea è l’organo sovrano dell’Associazione e ha il compito di indirizzare e controllare l’attività degli altri organi sociali. In particolare, è competente a deliberare su:

o    l’approvazione del bilancio consuntivo;

o    la nomina e la revoca dei componenti del Consiglio Direttivo;

o    la decisione sui ricorsi contro i provvedimenti di diniego di ammissione o di esclusione degli associati;

o    le modifiche statutarie;

o    lo scioglimento, la trasformazione, la fusione o la scissione dell’Associazione;

o    ogni altro argomento posto all’ordine del giorno dal Consiglio Direttivo o da almeno un decimo degli associati.

·      L’Assemblea può inoltre fornire indirizzi generali sulle attività da realizzare e sulle priorità d’intervento, nonché esprimere orientamenti in merito a progetti o collaborazioni rilevanti per il perseguimento delle finalità associative.

Art. 13 – Consiglio Direttivo

·        Il Consiglio Direttivo è l’organo di amministrazione dell’Associazione. È composto da un numero dispari di membri non inferiore a cinque e non superiore a nove, eletti dall’Assemblea, in maggioranza tra le persone fisiche associate ovvero indicate, tra i propri associati, dagli enti giuridici associati, ai sensi dell’articolo 26, comma 2, del Codice del Terzo Settore.

·        Il Consiglio Direttivo dura in carica per tre anni ed è rieleggibile. I suoi membri restano in carica fino all’elezione del nuovo Consiglio.

·        In caso di cessazione, per qualsiasi causa, di uno o più componenti del Consiglio Direttivo, purché non venga meno la maggioranza dei membri del Consiglio, i posti vacanti sono occupati, nell’ordine di preferenza risultante dalle ultime elezioni, dai primi dei non eletti, che restano in carica fino alla scadenza naturale del Consiglio.

·        Qualora venga meno la maggioranza dei componenti, il Consiglio Direttivo si intende decaduto e l’Assemblea deve essere convocata con urgenza per procedere alla nomina del nuovo organo.

·        Il Consiglio Direttivo:

o    elegge al proprio interno il Presidente dell’Associazione;

o    predispone e approva il bilancio preventivo, se previsto;

o    predispone il bilancio consuntivo da sottoporre all’Assemblea per l’approvazione;

o    convoca l’Assemblea e cura l’esecuzione delle sue deliberazioni;

o    delibera sull’ammissione, la decadenza e l’esclusione degli associati;

o    determina l’ammontare e le modalità di versamento dell’eventuale quota associativa;

o    adotta i regolamenti interni che disciplinano aspetti organizzativi o operativi dell’Associazione;

o    delibera lo svolgimento delle attività diverse, nel rispetto dei criteri stabiliti dalla legge e dallo statuto;

o    delibera eventuali collaborazioni o convenzioni con enti pubblici o privati;

o    delibera su ogni altro argomento che non sia espressamente riservato ad altri organi dallo statuto o dalla legge.

·      Il Consiglio Direttivo si riunisce, anche in modalità telematica, ogni volta che il Presidente lo ritenga opportuno o ne sia fatta richiesta da almeno due componenti. Le deliberazioni sono assunte a maggioranza dei presenti; in caso di parità prevale il voto del Presidente.

·      Le cariche sociali sono svolte a titolo gratuito, salvo il rimborso delle spese documentate sostenute per lo svolgimento dell’incarico, se preventivamente autorizzate.

Art. 14 – Presidente

·      Il Presidente è eletto dal Consiglio Direttivo tra i suoi membri, nella sua prima riunione dopo l’elezione. Resta in carica per la durata del Consiglio Direttivo e può essere rieletto.

·      Il Presidente:

o    ha la rappresentanza legale dell’Associazione di fronte ai terzi e in giudizio;

o    convoca e presiede il Consiglio Direttivo e l’Assemblea dei soci;

o    cura l’esecuzione delle deliberazioni del Consiglio Direttivo;

o    sovrintende al buon funzionamento dell’Associazione, vigilando sull’attuazione dello statuto e sul rispetto delle finalità associative;

o    può adottare, in casi di urgenza, provvedimenti di competenza del Consiglio Direttivo, sottoponendoli a ratifica nella prima riunione utile.

·      In caso di assenza o impedimento temporaneo, le funzioni del Presidente sono esercitate dal Vicepresidente, ove nominato, o da un altro consigliere delegato dal Consiglio Direttivo.

Art. 15 – Organo di controllo e revisione legale (eventuali)

·      L’Associazione può istituire un organo di controllo, anche monocratico, nei casi previsti dalla legge o per libera determinazione dell’Assemblea.

·      La nomina dell’organo di controllo è obbligatoria qualora ricorrano i presupposti di cui all’articolo 30 del Codice del Terzo Settore.

·      L’organo di controllo, se nominato:

o    vigila sull’osservanza della legge, dello statuto e sul rispetto dei principi di corretta amministrazione;

o    vigila sull’adeguatezza dell’assetto organizzativo, amministrativo e contabile e sul suo concreto funzionamento;

o    esercita compiti di monitoraggio sull’osservanza delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale;

o    attesta che il bilancio sociale, se redatto, sia stato predisposto in conformità alle linee guida ministeriali;

o    partecipa, senza diritto di voto, alle riunioni dell’Assemblea e del Consiglio Direttivo.

·      Se ricorrono anche le condizioni di cui all’art. 31 del Codice del Terzo Settore, almeno uno dei componenti dell’organo di controllo deve essere iscritto al Registro dei revisori legali.

·      L’organo di controllo dura in carica tre esercizi, è rieleggibile, e opera secondo criteri di indipendenza e autonomia.

·      Qualora ricorrano i presupposti previsti dall’art. 31 del Codice del Terzo Settore, l’Associazione provvede alla nomina di un revisore legale dei conti o di una società di revisione legale iscritta nell’apposito registro. Il revisore legale può essere nominato anche su base volontaria.

Art. 16 – Libri sociali

·      L’Associazione tiene i seguenti libri, la cui tenuta è a cura del Consiglio Direttivo:

o    il libro degli associati;

o    il libro dei volontari, ove presenti, che svolgono la loro attività in modo non occasionale;

o    il libro delle adunanze e delle deliberazioni dell’Assemblea;

o    il libro delle adunanze e delle deliberazioni del Consiglio Direttivo.

·      I libri sociali sono tenuti a cura del Consiglio Direttivo, anche con modalità informatiche, purché siano assicurate l’identificazione dei contenuti, la loro integrità e la data certa di formazione.

·      I soci hanno diritto di esaminare i libri sociali, secondo modalità definite da apposito regolamento o, in sua assenza, previa richiesta scritta al Presidente, che provvede entro 30 giorni.

Art. 17 – Risorse economiche

·      L’Associazione trae le risorse economiche per il funzionamento e lo svolgimento delle proprie attività da:

o    quote associative, se previste;

o    contributi pubblici e privati;

o    erogazioni liberali, donazioni e lasciti testamentari;

o    entrate derivanti da convenzioni o contratti con enti pubblici o privati;

o    entrate derivanti da attività di interesse generale, svolte anche mediante convenzioni;

o    entrate derivanti da attività diverse, di cui all’art. 6 del Codice del Terzo Settore, secondarie e strumentali rispetto alle attività di interesse generale;

o    proventi da raccolte fondi occasionali o continuative, anche in forma organizzata, ai sensi dell’art. 7 del Codice del Terzo Settore e delle relative linee guida ministeriali;

o    ogni altra entrata ammessa ai sensi del Codice del Terzo Settore e delle norme vigenti.

·      Le risorse sono impiegate per il perseguimento delle finalità statutarie e secondo criteri di economicità, trasparenza ed efficienza, nel rispetto dei vincoli di destinazione eventualmente stabiliti dai soggetti eroganti.

·      È vietata la distribuzione, anche in forma indiretta, di utili e avanzi di gestione, nonché di fondi, riserve o capitale durante la vita dell’Associazione, salvo che la destinazione o la distribuzione non siano imposte per legge. Gli eventuali utili o avanzi di gestione sono impiegati esclusivamente per lo svolgimento delle attività di interesse generale statutariamente previste, o ai fini istituzionali direttamente connessi.

Art. 18 – Esercizio sociale e bilancio

·      L’esercizio sociale ha inizio il 1° gennaio e termina il 31 dicembre di ogni anno.

·      Al termine di ogni esercizio, il Consiglio Direttivo redige il bilancio consuntivo, che deve essere approvato dall’Assemblea entro sei mesi dalla chiusura dell’esercizio, salvo proroga nei casi previsti dalla normativa vigente.

·      Il bilancio consuntivo deve rappresentare in modo veritiero, corretto e trasparente la situazione patrimoniale, economica e finanziaria dell’Associazione.

·      Il Consiglio Direttivo può predisporre un bilancio preventivo, da approvarsi secondo quanto previsto dal presente statuto.

·      Il bilancio consuntivo è depositato presso la sede dell’Associazione almeno otto giorni prima della data fissata per l’Assemblea che ne delibera l’approvazione, unitamente alla relazione del Consiglio Direttivo sull’attività svolta e, se previsto, alla relazione dell’organo di controllo.

Art. 19 – Volontari e assicurazione

·      L’Associazione può avvalersi dell’attività di volontariato di persone fisiche, in modo occasionale o continuativo.

·      I volontari che svolgono la loro attività in modo non occasionale sono iscritti in un apposito registro, tenuto a norma dell’articolo 17 del Codice del Terzo Settore.

·      I volontari operano in modo personale, spontaneo e gratuito, senza fini di lucro, neanche indiretti, ed esclusivamente per fini di solidarietà. Non possono essere in alcun modo retribuiti, salvo il rimborso delle spese effettivamente sostenute e documentate, nei limiti e secondo i criteri definiti dal Consiglio Direttivo.

·      L’Associazione garantisce ai volontari iscritti nel registro la copertura assicurativa per la responsabilità civile verso i terzi, per infortuni e malattie connessi allo svolgimento dell’attività, in conformità all’art. 18 del Codice del Terzo Settore.

Art. 20 – Scioglimento e devoluzione del patrimonio

·      In caso di scioglimento dell’Associazione, per qualunque causa, l’Assemblea straordinaria delibera in merito alla nomina di uno o più liquidatori, determinandone i poteri.

·      Il patrimonio residuo è devoluto, su proposta del Consiglio Direttivo, e previo parere positivo dell’Ufficio del Registro Unico Nazionale del Terzo Settore, ad altri Enti del Terzo Settore che perseguano finalità analoghe a quelle dell’Associazione, con priorità per quelli attivi nel settore dell’assistenza, dell’accoglienza e del sostegno ai malati oncologici in età pediatrica e alle loro famiglie, oppure a fini di pubblica utilità, secondo quanto previsto dalla normativa vigente.

·      È in ogni caso fatto divieto di distribuire, anche in modo indiretto, il patrimonio dell’Associazione durante la sua vita e in fase di liquidazione, salvo quanto previsto dalla normativa vigente.

Art. 21 – Norme finali

·      Per quanto non espressamente previsto dal presente statuto, si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni del Codice civile, del Codice del Terzo Settore (D.Lgs. 3 luglio 2017, n. 117) e delle relative norme di attuazione.

·      Qualora sopravvengano modifiche normative che impongano adeguamenti statutari per l’iscrizione o il mantenimento dell’iscrizione dell’Associazione nel Registro Unico Nazionale del Terzo Settore, il Consiglio Direttivo è autorizzato ad apportare le necessarie modifiche, con esclusione di quelle relative alla denominazione, alle finalità e alle attività di interesse generale dell’Associazione, che restano di competenza dell’Assemblea.

La modifica al presente Statuto è stata approvata dai soci in carica.

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